Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, fosse stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l8 ottobre 2005.
In mancanza dei previsti decreti attuativi (art. 4), tra cui quello relativo alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, tale attestato non poteva essere rilasciato. La situazione è cambiata a seguito dellemanazione del decreto legislativo 311/06 che modifica ed integra il D.Lgs. 192/05. Infatti, in attesa dei mancanti decreti attuativi, è stabilito che lattestato di certificazione energetica è sostituito, a tutti gli effetti, dallattestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica se stabilita dalla locale amministrazione comunale con proprio regolamento, purché antecedente alla data dell8 ottobre 2005. Inoltre, il D.Lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della certificazione allimmissione sul mercato delledificio (art. 6 comma 1 bis), indipendentemente dalleffettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione. E infatti prevista lapplicazione della certificazione energetica, con onere a carico del venditore, con la seguente gradualità temporale:
a decorrere dal 1 luglio 2007, agli Certificazione energetica degli edifici 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dellintero immobile;
a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dellintero immobile;
a decorrere dal 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, alle singole unita immobiliari. Lattestato di qualificazione energetica deve riportare i seguenti dati:
i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico;
la classe di appartenenza delledificio, o dellunità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica eventualmente prevista alla locale amministrazione comunale.
Nel caso di edifici esistenti, i corrispondenti valori massimi ammissibili sono determinati dalla relativa normativa di riferimento. Ove tali limiti non siano fissati si considereranno quelli relativi ad un identico edificio di nuova costruzione. Lattestato comprende anche lindicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche. Lattestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione od alla realizzazione delledificio (art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di cui allart.3, comma 2 lettera a), asseverato dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori deve asseverare, inoltre, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91) presentati llatto della richiesta del titolo abiliativi. La dichiarazione di fine lavori priva delle citate asseverazioni è inefficace (art. 8 comma 2). Gli obblighi sopra citati vigono dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/06, limitatamente agli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente all8 ottobre 2005. Nel caso di cessione dellimmobile a titolo oneroso, se il venditore non consegna lattestato di certificazione (oggi di qualificazione) energetica (art. 6 comma 3), il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere esclusivamente dallacquirente (art. 15 comma 8). Pertanto il notaio, in assenza della certificazione, non potrà stipulare latto in quanto viziato da nullità. Il costruttore, inoltre, deve consegnare lattestato di certificazione contestualmente allimmobile (quindi se limmissione in possesso avviene prima della sottoscrizione del contratto di vendita, lattestato va rilasciato già in quel momento) (art.15 comma 7). Nel caso di locazione, se il locatore non consegna o mette a disposizione del conduttore lattestato di certificazione in copia dichiarata conforme alloriginale in suo possesso (art. 6 comma 4), il contratto di locazione è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dallo stesso conduttore (art. 15 comma 9). Con la nuova scadenza dell1 luglio 2007, viene esteso lobbligo della certificazione ai casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati anche se costruiti secondo le norme antecedenti il D.Lgs.. 192/ 05. In tal caso lattestato di qualificazione energetica non certificherà la conformità delledificio ai valori del D.Lgs.192/05, ma fornirà una valutazione energetica dello stato di fatto, individuando eventuali interventi sulledificio e sugli impianti che sono in grado di migliorare la prestazione. Sarà bene porre particolare attenzione a possibili interpretazioni applicative difformi dalla normativa, anche da parte dei notai, dandone tempestiva comunicazione allAnce per le conseguenti iniziative verso il competente ministero.