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LA DISCIPLINA ATTUALMENTE APPLICABILE AI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO

04. October 2010 16:21
(last updated: 07. October 2010 17:52)
Pubblicato in NORMATIVA

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la disciplina attualmente applicabile ai residui della lavorazione del marmo La legge n. 13 del 27 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2009 - Suppl. Ordin. n.14 (in vigore dal 1° marzo 2009 - ndr) ha introdotto nella normativa sui rifiuti nuove disposizioni sui residui provenienti dall’estrazione e lavorazione di marmi e pietre

Nello specifico la suddetta legge ha aggiunto all’art.186 del D.Lgs. 152/2006 due nuovi commi. Il primo (comma 7-bis) introduce nuovi possibili progetti nei quali poter utilizzare le terre e rocce da scavo, il secondo (comma 7-ter) estende la disciplina applicata per le terre e rocce da scavo anche ai residui provenienti dall’estrazione e lavorazione di marmi e pietre, purché nell’attività di lavorazione non siano utilizzati agenti o reagenti non naturali. La deroga finora prevista per le terre e rocce da scavo, che ammette la possibilità di considerarle NON RIFIUTI ma SOTTOPRODOTTI, a precise condizioni che la norma detta nell’art.186, dal 1° marzo 2009 si applica anche ai ‘residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre ed ai residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali’.
Art. 8-ter della legge Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra 1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

- 7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo- pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

- 7-ter .Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».



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