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LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

04. March 2008 16:38
(last updated: 06. May 2008 00:09)
Pubblicato in ATTUALITA', NORMATIVA

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Una nota diffusa dalla Consulta nazionale dell’edilizia, costituita dagli artigiani e dalle pmi di Cna Costruzioni, Aniem, Anaepa, Confartigianato, Casartigiani e Claai, rende chiaro a tutti la posizione nei confronti di fisco e burocrazia su regolarità e sicurezza. “Le imprese artigiane e le pmi dell’edilizia non accettano di essere additate come l’anello debole della catena della regolarità e della sicurezza, né di essere bersaglio di provvedimenti che introducono continuamente nuovi adempimenti burocratici ed oneri economici senza che si produca un efficace contrasto al lavoro nero e si ottengano risultati concreti nella riduzione degli incidenti sul lavoro”.

Il problema di fondo è la non distinzione tra impresa regolare ed irregolare e questo, alla fine, pone molti bastoni tra le ruote alle prime, a vantaggio delle seconde che, operando nell’illegalità alla fine si ritrovano avanti alle altre che, per eccesso di zelo, affrontano costi e burocrazia che loro non hanno. “Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni e le altre parti sociali a un percorso che veda l’introduzione di misure realmente utili, e insieme per la determinazione dei compensi per attività professionali. Ne consegue la tacita abrogazione: . della previsione del Codice che vieta il ribasso d’asta in relazione agli oneri di progettazione esecutiva (art. 53, comma 3, ultimo periodo); . della disciplina sulla inderogabilità dei minimi tariffari (art. 92, comma 2, ultimi due periodi; art. 92, comma 4); . della disciplina che stabilisce il limite del 20% per il ribasso in materia di progettazione (art. 4, comma 2 bis, d.l. l. n. 65 del 1989). Il Consiglio precisa, poi, che sarebbe opportuno prevedere un’abrogazione espressa di tali disposizioni introducendo nel secondo decreto correttivo la seguente norma abrogativa: “L’articolo 53, comma 3, ultimo periodo, l’articolo 92, comma 2, ultimi due periodi, l’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 16, e l’articolo 4, comma 12 bis, d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 si intendono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248".
Per ultimo il Consiglio ha, anche, precisato che tale posizione è stata espressa anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con numerosi e convincenti argomenti nella determinazione n. 4 del 29 marzo scorso. preveda una sostanziale semplificazione della miriade di adempimenti esistenti. Non serve moltiplicare la produzione di certificati, ma individuare quelli realmente efficaci ed adottare i controlli necessari affinché siano operativi”.

In tema di sicurezza e contrasto del lavoro nero “c’é già - rammenta CNA Costruzioni - una normativa assai ampia. Si tratta di farla funzionare e di monitorare l’efficacia delle varie disposizioni, piuttosto che aggiungere ulteriori obblighi ed altri adempimenti cartacei. Gli interventi legislativi sul settore delle costruzioni si stanno moltiplicando, con costi sempre più rilevanti per un mondo fatto prevalentemente di piccole imprese”. Il rischio che le tre organizzazioni paventano, si legge ancora nella nota congiunta: “é che l’eccesso di burocrazia anziché far emergere il lavoro irregolare e garantire maggiore sicurezza ai lavoratori finisca per far scivolare numerosi operatori nel sommerso”. Per questa ragione, concludono: “è essenziale il confronto tra Governo e forze sociali, al fine di individuare le azioni realmente efficaci e semplificare laddove é necessario”. Relativamente al fisco, poi, “l’applicazione degli studi di settore ha di fatto riversato oneri insostenibili sulle imprese sulla base di valutazioni presuntive assolutamente abnormi rispetto alla realtà produttiva. La definizione di parametri di congruità della manodopera da concetto di orientamento condivisibile per il controllo del mercato, rischia di diventare una camicia di forza per un sistema di imprese che fonda sulla manodopera qualificata il suo fattore forte di competitività”.

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (valido)
2. Registro infortuni (è sufficiente l’originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere presente nella stessa provincia)
3. Contratto di appalto (è necessario il contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice)
4. Verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione l’anno nelle aziende con più di 15 addetti)
5. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e lettera di comunicazione alla ASL e alla DPL (è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato) con allegate le ricevute postali delle raccomandate
6. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP
7. Nomina del Medico Competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti a rischi specifici: in edilizia è obbligatoria sempre)
8. Certificati medici di idoneità (sono rilasciati dal Medico Competente dopo la visita preventiva o periodica e devono essere conservati da parte dell’impresa)
9. Registro delle visite mediche (è l’elenco dei lavoratori sottoposti a visita medica - viene redatto dal medico competente e conservato dall’azienda)
10. Registro delle vaccinazioni antitetaniche (è l’elenco dei lavoratori vaccinati e la data delle vaccinazioni - è redatto dal Medico competente e conservato dall’azienda - è obbligatorio)
11. Cartelle sanitarie personali (sono sigillate dal Medico competente, possono essere aperte solo da altro medico e vengono mantenute dall’azienda che le consegna al lavoratore in occasione della conclusione del rapporto di lavoro)
12. Designazione degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (l’azienda deve designare un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
13. Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (l’azienda deve designare un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
14. Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione
15. Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
16. Verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere
17. Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo, considerato che l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori)
18. Documentazione con la quale l’azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto ad eleggere il RLS (nel caso non sia stato eletto)
19. Attestato del Corso di formazione del RLS (se è stato eletto)
20. Documento di valutazione dei rischi (deve essere redatto dalle aziende che hanno complessivamente più di 10 addetti) - autocertificazione (deve essere redatta dalle aziende che hanno complessivamente meno di 10 addetti)
21. Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto dalle aziende per ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti: compresi i cantieri)
22. Libro paga e libro matricola (obbligo a carico di tutte le imprese )
23. Ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione
ALLEGATO - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA TENUTA DEI CANTIERI EDILI.
Individuale, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI
24. Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori
25. Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all’ISPESL della installazione dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
26. Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
27. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
28. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature
29. Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
30. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 Kg.
31. Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento
32. Documentazione relativa alla installazione delle gru a torre fisse e su rotaie
33. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza
34. Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista
35. Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e ia del disegno esecutivo
36. Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità dello schema autorizzato
37. Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere)
38. Valutazione del Rischio Chimico (l’impresa ha l’obbligo di effettuare la valutazione per ciascun cantiere)
39. POS Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redat to per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa esecutrice: principale o subappaltatrice)
40. Notifica Preliminare (il Committente deve inviarla alla USL e alla DPL prima dell’inizio dei lavori e consegnarla all’impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere)
41. PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento (deve essere redatto dal Committente nei lavori edili assoggettati al D. . 494 e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte)
42. Piano di Sicurezza Sostitutivo (deve essere redatto dall’impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettati al D. Lgs 494)
43. Designazione del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (adempimenti a carico del Committente)
44. Lettera di comunicazione all’impresa esecutrice del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (obbligo a carico del Committente)
45. Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
46. Designazione del Responsabile dei Lavori (adempimento a carico del Commitente)
47. Richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione prevista dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs 494 e del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (obbligo a carico el Committente)
48. Trasmissione al Committente della dichiarazione prevista dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs 494 e del Documento Unico di Regolarità contributiva (obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici - principale e subappaltatrice)

Fonte: Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Roma e Provincia


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