In particolare all'articolo 186 si considerano i fanghi di risulta della lavorazione del marmo non come rifiuto ma come materiale adatto al rinterro di cave abbandonate o materiale di riempimento per progetti di recupero ambientale in territori degradati.
E' però necessario che i fanghi siano sottoposti ad analisi e test di rilascio per accertare che non contengano sostanze inquinanti al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.